L'Università Agraria è una forma di proprietà collettiva dei terreni agricoli tramandata da istituzioni di diritto agrario italiano preunitario.
Le leggi
Le leggi che regolano le Università Agrarie sono le seguenti:
Legge 24 giugno 1888, n. 5489
Legge 4 agosto 1894, n. 397 (Boselli)
Legge 16 giugno 1927, n. 1766
Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordino degli usi civici.
R.D. Approvazione del regolamento in esecuzione della Legge 16 giugno 1927 n. 1766
Legge 17 aprile 1957, n. 278
Costituzione dei Comitati Frazionali per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico
Complessivamente nel Lazio le proprietà amministrate dalle Università agrarie ammontano a circa 50.000 ettari di terreno.
Storia e prospettive dell'istituto
Per secoli la Campagna Romana e i territori limitrofi sono stati feudi delle grandi
famiglie romane, prima definite baronali, e poi principesche. All'unificazione italiana uno
deimassimi problemi era che dette terre erano molto mal coltivate e con regime
idrico che contribuiva a rendere malsana l'aria della stessa città di Roma. A differenza di altre fasi storiche la politica agraria posta in essere dal governo del Regno d'Italia fu abbastanza
equilibrato. Sui vecchi feudi gravavano da tempo immemorabile antichi diritti delle popolazioni locali, inquadrabili negli usi civici, soprattutto di legnatico. La necessità di scioglimento di una
situazione di coesistenza di possesso del feudatario con diritti reali minori della popolazione portò ad attribuire ai feudatari stessi un diritto di riscatto della loro proprietà "privata", prima
pensato in capo ai comuni, considerati come entit amministrativa, e poi attribuito a nuovi soggetti dalla legge Boselli, per i quali era stato riesumato l'antichissimo termine di Università agraria.
La proprietà feudale veniva "affrancata" (cioè liberata) dal feudatario dal peso ed onere dell'esercizio
degli usi civici da parte della popolazione sui terreni. Normalmente l'affrancazione della proprietà feudale da detti gravami era realizzata mediante scorporo di una parte del territorio del feudo,
che diveniva di proprietà collettiva della popolazione residente. La parte riscattata rimaneva in piena proprietà privata all'ex-feudatario. Anche la successiva legge del 1927 sulla liquidazione
degli usi civici sostanzialmente vide mantenute queste forme di proprietà collettive. La legge permise quotizzare i terreni convenientemente utilizzabili per l'agricoltura, che rimangono però di
proprietà collettiva della popolazione interessata fino al procedimento amministrativo di legittimazione/affrancazione, preceduto dalla propedeutica verifica delle migliorie agrarie sostanziali e
permanenti apportate sul terreno.
Cambiati i tempi, le vecchie funzioni sociali di assicurare alle popolazioni umili un bisogno primario com'è la legna per riscaldarsi e per cucinare nei focolari, ora interessa piccoli paesi e un numero esiguo di persone che vi dimorano, mentre le proprietà collettive dei boschi e di altri terreni continuano a svolgere un ruolo fondamentale per la conservazione del territorio. I boschi ed i pascoli, perciò, continueranno a rimanere in gestione delle Università Agrarie, non essendo autorizzata in alcun modo la perdita della proprietà collettiva da parte della popolazione proprietaria. Su tali boschi e pascoli, nonché sui terreni agricoli quotizzati ma non ancora legittimati/affrancati, permane il diritto di uso civico di pascolo e di legnatico, in forma strettamente regolamentata dalle vigenti leggi forestali e dal codice civile.
Le singole Università agrarie
La legge che comportò l'affrancamento degli usi civici nei primi anni del Novecento ammise una prelazione a favore di forme collettive di tali terre che specialmente nel Lazio ripresero il vecchio nome di Università agrarie specialmente in provincia di Viterbo.